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Distanza delle siepi al confine

Distanza delle Siepi al confine

DISTANZA DELLE SIEPI AL CONFINE – Come si misura la distanza delle piantagioni e delle siepi dalla zona di confine.

Le distanze dal confine, misurate in base alla tipologia di piantagione.
La distanza dall’area di confine deve essere misurata dalla linea stessa del confine e fino alla base esterna del tronco dell’albero, ossia il punto in cui è stata fatta la semina. Se si tratta di un albero adulto, per cui non è possibile stabilire quanto sia cresciuto nel tempo, la distanza deve essere calcolata dal centro del fusto stesso. Inoltre, secondo quanto prescritto dal Codice Civile, tali distanze non vanno rispettate nel momento in cui sul confine esiste un muro divisorio (privo di qualsiasi tipo di aperture), appartenente a uno o ad entrambi i confinanti, purchè le piante vengano potate in modo tale da non superare l’altezza del muro. La presenza di qualsiasi altro tipo di recinzione (come ad esempio reti o staccionate) non incide sulle distanze in esame.

Le distanze dal confine

 

E’ necessario distinguere tra piante ad alto fusto e piante a basso fusto. Agli alberi ad alto fusto appartengono i castagni, i pini, le querce, i cipressi, i noci, i platani, i cipressi. Per definizione, sono alberi che hanno un tronco che, prima delle biforcazioni, raggiunge i tre metri di altezza. Per questa tipologia di piante, la distanza dalla zona di confine deve essere di tre metri. Sono, invece, alberi a basso fusto tutti quelli il cui tronco principale non raggiunge i tre metri di altezza, prima che si diffonda in rami secondari. Tra questi rientrano gli alberi da frutta. La distanza da rispettare è di almeno un metro e mezzo.

Distanza delle siepi al confine: Casi particolari – cosa fare e cosa prevede il Codice Civile.
Il Codice Civile prevede anche il verificarsi di alcuni casi . Ad esempio, l’articolo 896 regola i rapporti del confinante con l’albero che lo “invade”: infatti, nel caso in cui i rami di un albero “sconfinino” sul terreno del vicino, il proprietario del terreno può, in qualunque tempo, costringere il vicino a reciderne i rami. Lo stesso vale anche per le radici. È consigliabile formulare la richiesta in forma scritta, specialmente se non sussistono buoni rapporti di vicinato. Se il proprietario dell’albero “sconfinante” ignora la richiesta e non interviene, il vicino può procedere al taglio, a proprie spese, evitando di sconfinare sul fondo altrui. Riguardo ai frutti portati da rami protesi sul fondo altrui ed ivi caduti naturalmente, questi appartengono al proprietario del fondo stessi su cui sono caduti.

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