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Tinteggiatura Parti Comuni – Chi paga?

Tinteggiatura Parti Comuni – Chi paga? – La ripartizione delle spese tra conduttore e locatore è spesso oggetto di controversia tra le parti. I problemi si fanno ancora più complessi quando entrano in gioco il condominio e la sua manutenzione. Per le abitazioni date in affitto all’interno di un condominio si prospetta una duplice questione: da un lato, quali siano le spese che gravano sull’inquilino e quali quelle che pesano sul proprietario; dall’altro, chi dei due debba pagare gli interventi di manutenzione delle parti comuni condominiali. Con questo articolo ci occuperemo di uno specifico tema, e cioè se la tinteggiatura delle parti comuni spetta al proprietario o all’inquilino.

Le parti comuni del condominio sono specificate direttamente dalla legge: tra di esse sono ricomprese le scale, i cortili, gli androni, la portineria, ecc. Tutte queste aree sono di proprietà comune e, pertanto, le spese relative alla manutenzione incombono su tutti i condòmini. Cosa accade, però, se le unità immobiliari presenti nel condominio sono concesse in locazione? In casi del genere, le spese di manutenzione (ivi compresa la tinteggiatura, ovviamente) sono a carico del proprietario/locatore oppure dell’inquilino?

Tinteggiatura Parti Comuni – Chi paga? Secondo la legge, a meno che il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente, sono parti comuni del condominio:

“Tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria (incluso l’alloggio del portiere), la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.

La tinteggiatura delle parti comuni del condominio rientra sicuramente tra le opere di manutenzione i cui costi gravano su tutti i proprietari.

Tinteggiatura Parti Comuni – Chi paga? Il criterio generale di divisione delle spese di tinteggiatura è il consueto: le spese sono divise tra tutti i condòmini in ragione delle quote millesimali possedute. In pratica, più è grande la proprietà esclusiva, maggiore dovrà essere la partecipazione alla spesa. Tra le spese di piccola manutenzione (o manutenzione ordinaria) rientrano anche quelle di tinteggiatura, a meno che tale opera non si traduca in un intervento strutturale o conservativo di più ampia portata, in qual caso graverebbe sul proprietario. Ad esempio, il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale, ivi compresa la sua ritinteggiatura, deve qualificarsi come intervento di manutenzione straordinaria e, come tale, gravante sul proprietario.  Invece con riferimento alla manutenzione ordinaria di pareti, corrimano e ringhiere di scale (manutenzione ordinaria), tali spese gravano sempre sul conduttore.

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